la seguente legge: Art. 1. 1. L'art. 49 della legge 6 marzo 1987, n. 15, e' integrato dal seguente terzo comma: "3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere altresi' riconosciute dall'ente gestore, qualora, su istanza dell'assegnatario, si accerti, nelle forme di legge, l'effettiva uscita dal nucleo familiare di uno o piu componenti il cui reddito concorreva alla determinazione del canone. La conseguente variazione, determinata sottraendo dal totale del reddito considerato, i redditi di coloro che sono usciti dal nucleo, decorre dal 1 luglio se la domanda e' presentata nel primo semestre dell'anno e dal 1 gennaio dell'anno successivo se la domanda viene presentata nel secondo semestre. Nel caso di morte dell'assegnatario o di un componente il nucleo familiare, uscita dal nucleo familiare per matrimonio di uno o piu componenti, l'ente gestore provvede, su richiesta degli interessati, al riconoscimento della diminuzione di reddito complessivo del nucleo familiare per un importo pari a quello prima considerato ai fini della determinazione del canone applicato. L'eventuale variazione decorrera' dal mese successivo a quello della richiesta".