la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'art.  49  della  legge 6 marzo 1987, n. 15, e' integrato dal
seguente terzo comma:
   "3.  Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere
altresi'  riconosciute  dall'ente  gestore,   qualora,   su   istanza
dell'assegnatario,  si  accerti,  nelle  forme  di legge, l'effettiva
uscita dal nucleo familiare di uno o piu componenti  il  cui  reddito
concorreva alla determinazione del canone.
   La  conseguente  variazione, determinata sottraendo dal totale del
reddito considerato, i redditi di coloro che sono usciti dal  nucleo,
decorre  dal 1 luglio se la domanda e' presentata nel primo semestre
dell'anno e dal 1 gennaio dell'anno successivo se la  domanda  viene
presentata nel secondo semestre.
   Nel  caso  di morte dell'assegnatario o di un componente il nucleo
familiare, uscita dal nucleo familiare per matrimonio di  uno  o  piu
componenti,  l'ente gestore provvede, su richiesta degli interessati,
al riconoscimento della diminuzione di reddito complessivo del nucleo
familiare  per  un  importo  pari  a quello prima considerato ai fini
della determinazione del  canone  applicato.  L'eventuale  variazione
decorrera' dal mese successivo a quello della richiesta".